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ORDINANZA: FASE 2 - RIAPERTURA ATTIVITĄ -LUNEDI 11 MAGGIO 2020 -
09 maggio 2020 alle 11:50:00 IT - OLLOLAI 2020

 



FASE2 Partire con coraggio Riapertura

1 Con ordinanza sindacale n° 9 del 8 Maggio 2020, a fare data dal 11 maggio 2020, apertura delle attività inerenti servizi alla persona e degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie.

2 Esenzione pagamento tasse suolo pubblico e estensione spazi secondo le necessità degli esercenti che riprendono le rispettive attività.

3 Ulteriore distribuzione a domicilio di mascherine per adulti e bambini.

ORDINANZA N. 9 DEL 08.05.2020

 VEDI L'ORDINANZA ALBO PRETORIO

MISURE STRAORDINARIE URGENTI DI CONTRASTO E PREVENZIONE COVID19. RIAPERTURA ATTIVITÀ EX ARTT. 23 E 24 OPRS N° 20 DEL 02/05/2020

  

ORDINA

- Di approvare e confermare quanto detto nella parte in premessa del presente atto;

- Con decorrenza dall’11 maggio 2020 la riapertura nel Comune di Ollolai:

A) delle attività inerenti servizi alla persona (quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori), nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l’accesso ai locali dovrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi all’esterno in attesa di farvi ingresso;

b) Il numero delle persone all’interno deve essere contingentato in funzione del numero degli addetti disponibili e/o delle postazioni di lavoro predisposte che soddisfano comunque la distanza interpersonale minima di sicurezza di mt. 2. O abbiano in dotazione adeguati separatori. L’avvicendamento della clientela all’interno dell’esercizio dovrà essere rapportato in funzione di 1:1. Non sono ammesse ulteriori persone in attesa del proprio turno di servizio.

c) dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l’utilizzo di idonei prodotti sanitari o apparecchiature adeguate. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;

d) gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Per l’effetto, resta vietata l’esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo

– il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l’iniezione di filler per il softlifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;

e) dopo ogni chiusura dell’esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o lineeguida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale o regionale con le rispettive associazioni di categoria;

B) degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, Nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) distanziamento personale e del divieto di assembramento. In particolare, l’accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone.

b) Gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti.

c) Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l’altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura.

d) I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita.

e) I titolari dell’esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l’accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani.

 

DISPONE

Che la presente ordinanza produrrà i suoi effetti dal 11/05/2020.

Che la presente sia pubblicata all’albo pretorio on-line sul sito istituzionale dell’Ente e ne sia trasmessa copia a:

1) Responsabile del Servizio di Polizia Locale

2) Stazione Carabinieri

3) Commissariato di P.S.

DISPONE ALTRESI’

Che la presente ordinanza è revocata immediatamente - Nel caso l’indice Rt (R con t) rilevato risulti al di sopra del valore di 0,5, e che della revoca ne sia data informazione alla Regione e al Dipartimento di Prevenzione dell’ATS territorialmente competente;

- Nel caso di revoca dell’Ordinanza del presidente della Regione Autonoma della Sardegna n° 20 del 2 maggio 2020;

RAMMENTA

Che a chiunque violi il presente provvedimento verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 conformemente a quanto stabilito nell’art. 3 del predetto decreto.

Si dà atto che la presente Ordinanza: produrrà i suoi effetti dal 11/05/2020 ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

f.to Il Sindaco

Efisio Arbau

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